Ormai è diventato un argomento di pubblico dominio il problema che riguarda i giocatori che ottengono vincite in denaro giocando in tonei di poker nei casinò esteri.
Sono centinaia i giocatori che si sono visti arrivare a casa avvisi di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o guardia di Finanza.
In questo articolo cerchiamo di spiegarvi come affrontare questo problema delle eventuali vincite ottenute in casino esteri.
Per quanto riguarda le vincite ottenute in un casino italiano non c’è bisogno di pagare nessuna tassa nè le somme vinte devono essere specificate nella dichiarazione dei redditi in quanto le tasse sono pagate direttamente alla fonte.
In parole povere il pagamento delle tasse viene effettuato direttamente dal casinò il quale per il fisco si comporta come sostituto d’imposta ed eroga le vincite con le tasse già pagate.
Per quanto riguarda le vincite ottenute giocando all’estero invece il discorso è completamente diverso e le tasse devono essere pagate dal vincitore sia che si tratti di casino o poker live che online.
Il vincitore è obbligato secondo la legge a indicare le vincite nella dichiarazione dei redditi come “redditi diversi” in quanto i casinò esteri per la legge italiana non sono considerati come sostituto d’imposta.
Per questo anche i giocatori italiani professionisti di poker dal vivo che giocano tornei nei casinò esteri sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di “redditi diversi” e pagare le tasse per tutte le vincite ottenute all’estero.
In particolare le vincite ottenute partecipando a tornei di poker rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 comma 1 del decreto Presidenziale della Repubblica del 22 dicembre 1986.
Secondo quest’articolo tutte le vincite ottenute alle lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico ed i premi in denaro derivanti da prove di abilità o dalla sorte sono da considerarsi “Redditi diversi“.
Inoltre nell’articolo 69 comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi è specificato che tali somme costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione.
Spesso può succedere che in un torneo di poker i giocatori facciano degli accordi tra di loro o deal e quindi le effettive vincite ottenute non corrispondono al denaro realmente intascato. Può succedere anche che i giocatori possono scambiarsi o vendere le proprie quote nei tornei ed in questi casi bisogna dichiarare la somma di denaro che realmente è stata percepita.
Il gioco del poker sia online che live sta diventando sempre più diffuso in Italia grazie al boom della variante texas hold’em.
La normativa italiana ad oggi non è aggiornata per riuscire a disciplinare e regolamentare al meglio l’enorme sviluppo di questa nuova attività.
Quindi si spera che il governo italiano regolamenti la materia di poker e vincite ottenute nei casino esteri al meglio in maniera unitaria rispetto a tutti gli altri stati europei.
La comunità europea si è pronunciata diverse volte in merito al trattamento normativo e fiscale adottato dagli stati membri per quanto riguarda le vincite ottenute al poker e casino.
In particolare secondo la corte di giustizia europea è illegittimo il comportamento di stati appartenenti all’Unione europea che costituiscono restrizioni discriminatorie alla libera prestazione di servizi a danno di organi pubblici o privati appartenenti a stati membri in violazione all’art.49 della Comunità Europea.
E’stato ritenuto comportamento illegittimo il trattamento fiscale favorevole adottato da uno Stato a favore dei propri cittadini e diverso, ossia meno favorevole, adottato nei confronti di cittadini appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, anche qualora si applichino indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli stabiliti in altri stati membri.
In poche parole la Corte europea ritiene che le disposizioni nazionali secondo cui le vincite di giochi organizzati in altri Stati membri vengono considerate, in sede di tassazione del reddito, come reddito imponibile del vincitore, mentre le vincite di giochi organizzati nello stato membro in questione sono esenti da imposte e questo è in contrasto con l’art. 49 CE.